Sul reato di tortura

La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce nel nostro codice penale il reato di tortura.

Si tratta di una legge attesa da tempo nata dalle numerose sollecitazioni internazionali e interne che hanno invitato il nostro Paese ad adeguare la propria legislazione al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione ONU sulla tortura e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, le quali prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene e trattamenti inumani e degradanti.

Senza la previsione esplicita del reato di tortura la tutela delle vittime non è adeguata come ha sottolineato la Corte di Strasburgo nella sua condanna dell’Italia per le violenze subite alla caserma Diaz, dove alcuni atti di violenza non hanno potuto essere perseguiti per prescrizione e indulto.

La legge inquadra il reato di tortura come reato comune (si configura a prescindere da chi lo ha posto in essere), disponendo specifiche circostanze aggravanti (ad esempio, l’aggravante soggettiva speciale costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell’autore del reato e diverse aggravanti ad effetto speciale).

Il provvedimento punisce inoltre l’istigazione alla tortura da parte di un pubblico ufficiale, stabilisce che le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non siano utilizzabili, modifica il testo unico sull’immigrazione in tema di respingimento o espulsione ed esclude dall’immunità gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

L’approvazione di questa legge é stata piuttosto tormentata. La Camera aveva licenziato un testo più lineare su cui il Senato é intervenuto apportando modifiche formali che hanno suscitato la preoccupazione del Commissario per i diritti umani di Strasburgo e di molti altri esperti del settore. È chiaro che l’eterogeneità della maggioranza al Senato produce testi di mediazione che certo non sono ottimali.

Ci siamo così trovati di fronte a un bivio: o ricominciare da capo con una nuova modifica del testo alla Camera o chiudere il provvedimento così.

La prima ipotesi rischiava concretamente di far franare tutto perché la legislatura sta per chiudersi e al Senato non vi sono garanzie che un testo migliore potesse venire approvato. Abbiamo così ritenuto che fosse preferibile approvare il testo in via definitiva perché a detta di tutti rappresenta comunque un significativo passo avanti e comunque la chiara giurisdizione della Corte di Strasburgo in materia pone dei seri paletti ad ogni interpretazione che volesse indebolire la tutela delle vittime.

È questa un’altra dimostrazione di quanto sarebbe importante avere in Parlamento una maggioranza politica aperta e coraggiosa per una più forte tutela dei diritti e di quanto sarebbe importante avere in Parlamento un organo specificamente preposto alla valutazione della conformità dei disegni di legge alla Convenzione Europea dei Diritti Umani. Intanto, nelle condizioni date, un passo avanti é stato compiuto.

Il reato di tortura é particolarmente odioso perché riguarda una violenza compiuta su inermi da chi li ha in custodia. Compiuto al fine di estorcere informazioni o semplicemente di infliggere sofferenza arbitraria e gratuita offende in modo indelebile la vittima e avvilisce chi la compie. Per questo è reato davvero disumanizzante che non deve in nessun modo essere sottovalutato.

Qui trovate l’iter di approvazione.

Qui trovate un interessante dossier che ne delinea i principali contenuti.

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